STATUTO

DELLA

UNITA’ LOCALE ASSOCIATIVA: …………………………………………………………………

Costituita il: ……………………….. con atto registrato da:…………………………………………

…………………………………….., il………………………………………….

Codice Fiscale…………………………………………

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione

L’Associazione denominata…………………………………………………………………………

Aderisce e si riconosce nei principi ideali e nelle linee programmatiche dell’Auser Nazionale e Regionale, certificati annualmente da apposito attestato di affiliazione.

 Agisce nel rispetto della normativa della Legge quadro sul volontariato n. 266/91 e delle successive leggi di recepimento regionali; è riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto del Ministero dell’Interno n. 599 C. 11933. 12.000.A. 118 del 28.795.

Art. 2

Sede

L’Associazione ha sede nel Comune di………………………………………………………………..

Art. 3

Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto delle leggi statali e della Regione Lombardia e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 4

Modifiche allo statuto

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell’Assemblea straordinaria e con le modalità previste dall’art. 12

Art. 5

Finalità

L’Associazione promuove lo sviluppo di forme di autogestione e autorganizzazione della domanda sociale e di volontariato, al fine di tutelare il diritto dei cittadini senza distinzione di età, all’integrazione sociale, allo sviluppo ed alla qualificazione della vita di relazione, alla sicurezza personale e collettiva.

La sua azione è tesa, in particolare, a favorire i rapporti intergenerazionali e a valorizzare le persone anziane per far crescere l'inclusione contro rischi d'emarginazione e il loro ruolo come risorsa generale della società.

L’Associazione attraverso il volontariato attivo persegue fini di solidarietà sociale, di segretariato sociale, d'educazione permanente, di promozione della cultura e del tempo libero, della qualità ambientale e di lotta all'esclusione sociale.

L’Associazione sviluppa, in sintonia con le altre associazioni di promozione sociale, di volontariato e con il sindacato, in particolare con quello dei Pensionati, le iniziative politiche ed istituzionali necessarie per conseguire le sue finalità associative.

Art. 6

Impegni

L’Associazione per la realizzazione delle proprie finalità è impegnata a:

a) Diffondere l’idea e la pratica del volontariato, dell’autorganizzazione della domanda sociale e dell’autogestione, come leve per la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini e in particolare delle persone anziane, mantenendo rapporti con organismi interessati alle medesime finalità, a livello internazionale, nazionale, regionale, territoriale e locale;

b)     Formulare, sulla base della domanda sociale e con la partecipazione degli interessati e delle varie forme di rappresentanza sociale, progetti  integrati che diventino un punto di confronto e di rapporto con le istituzioni, nello spirito dell’amministrazione condivisa;

c)     Estendere e sviluppare la pratica della progettazione della domanda sociale;

d)     Sviluppare, congiuntamente all’Auser Territoriale, intese con Enti Locali ed organismi pubblici e privati a carattere nazionale, regionale, territoriale e locale.

L’Associazione, per la realizzazione delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti, Organismi e società e sviluppare attività sociali e organizzative con le strutture e le realtà associative dell’Auser a tutti i livelli.

TITOLO II

Associati

Art. 7

Soci

L'Unità Locale è Associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne accettino gli scopi e che abbiano interesse alla sua attività.

 Possono essere soci i cittadini che condividono le finalità statutarie adottando la tessera nazionale dell'Auser.

 I soci che prestano l'attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito.

Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta.

Sull'accoglimento della domanda delibera il Comitato Direttivo.

Art. 8

Diritti ed obblighi degli associati

I soci hanno il diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue manifestazioni.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi annuali previsti, nella misura fissata di anno in anno dal Comitato Direttivo e ad operare, nei limiti delle proprie possibilità, per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali

I soci dell'Auser hanno diritto a:

-        Eleggere gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi qualora abbiano superato il 18°      anno d'età, le cariche sociali non possono in alcun modo configurare un rapporto di lavoro;

-        Promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità e principi dell'Associazione.

L'iscrizione all'Auser è incompatibile con l'appartenenza alle associazioni segrete.

 

 

Art. 9

Recesso ed esclusione

 

Il socio perde tale qualifica per mancato pagamento della quota associativa annuale ove dovuta; per rifiuto motivato del rinnovo della tessera da parte degli organismi dirigenti. Per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in contrasto con i principi e le finalità del presente statuto.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente dell’Associazione con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo.

I soci receduti od esclusi o che, in ogni modo, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 

 

Art.10

Organo di giurisdizione

 

Per ogni controversia si deve richiedere la pronuncia della Commissione di Garanzia dell’Auser Regionale, con possibilità di ricorso alla Commissione di Garanzia Nazionale che esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno all'Associazione e come tale immediatamente impugnabili innanzi all'autorità giudiziaria

 

 

TITOLO III

Organi dell'Associazione

 

Art.11

Organi sociali

 

 

Sono organi dell'Associazione:

 

a)     L’Assemblea dei Soci;

b)     Il Comitato Direttivo;

c    Il Presidente;

d    Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

 

 

Art.12

L'Assemblea dei Soci

 

 

L’Assemblea dei Soci è il massimo Organo deliberante dell’Associazione.

L’Assemblea può essere straordinaria ed ordinaria.

L’Assemblea è straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto, per deliberare il trasferimento della sede, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dei beni ed è valida quando siano presenti la maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria si può tenere in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno, purché decorrano almeno due ore tra la prima e la seconda convocazione.

In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente di norma entro il mese di Febbraio di ogni anno per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente ed ogni volta che il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.

Ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile, l’Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea è convocata con comunicazione, che indichi anche l’ordine del giorno e l’ora di conclusione, da inviarsi agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, o tramite affissione all’interno della sede dell’Associazione.   

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

L’Assemblea dei soci:

a)     Elegge i componenti il Comitato Direttivo;

b)     Elegge i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;

c)     Approva il bilancio consuntivo e preventivo, la relazione morale ed il programma di attività dell’Associazione;

d)     Determina il valore annuale della quota associativa.

 

 

 

 

 

 

 

Art.13

Il Comitato Direttivo

 

 

Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci ha il compito di:

 

a)     realizzare le deliberazioni dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;

b)     eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il vice Presidente dell'Associazione; 

c)     convocare convegni e conferenze;

 

Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo provvede all’integrazione, che deve essere ratificata alla prima assemblea utile  dei soci.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Comitato Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti

 

Il Comitato Direttivo:

a)     elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;

b)      amministra il patrimonio dell'Associazione;

c)     esamina i bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull'attività svolta;

d)      delibera la convocazione dell'Assemblea;

e)     delibera sul programma d'attività proposto dal Presidente;

f)      delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non sono riservati dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea e del Presidente.

h) delibera sull'ammissione di nuovi soci.

 

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

 

Art.14

Presidente

 

 

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

Il Presidente:

a)     rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b)     convoca e presiede l'Assemblea dei soci;

c)      convoca e presiede il Comitato Direttivo;

d)     dà attuazione alle delibere dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e compie i relativi atti giuridici;

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

 

 

 

Art.15

Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

 

 

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente, e due supplenti.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Il Collegio:

a)     controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;

accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell'Associazione;

b)     informa l'Assemblea dei soci, convocata per l'approvazione dei bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

Affiliazione e Organizzazioni promotrici

 

Art.16

Affiliazioni

 

 

All’inizio di ogni anno è compito del Presidente richiedere al Regionale Auser l’attestato di Affiliazione all’Auser Nazionale comprovante l’iscrizione al Registro Regionale ed al Registro Nazionale delle affiliazioni.

 

 

 

 

TITOLO V

Risorse economiche

 

Art.17

Risorse e patrimonio

 

 

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

 

a)     contributo dei soci,

b)     contributo di Enti, di Istituzioni pubbliche e associazioni  finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

c)     contributi da privati;

d)     contributi da organismi internazionali

e)     donazioni a lasciti testamentari;

f)      rimborsi derivanti da convenzioni;

g)     entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, attività connesse, attività complementari;

h)     atti ed erogazioni liberali;

l)       Beni immobili e mobili acquistati dall’Associazione e ad essa intestati.

 

 

 

Art.18

Utilizzazione delle risorse economiche

 

 

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I proventi da attività commerciali e produttive marginali sono inserite in apposite voci del bilancio dell’Unità Locale ed il Comitato Direttivo ne delibera l'utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.

I proventi dalla raccolta pubblica di fondi debbono formare oggetto di apposito rendiconto.

 

 

 

Art.19

Esercizio Finanziario

 

 

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali avanzi di gestione saranno impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e comunque non potranno essere distribuiti fra i soci.

 

 

 

 

Art.20

Devoluzione dei beni

 

 

Nel caso l'Assemblea dei soci deliberi lo scioglimento o cessazione dell'attività per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, che residua dalla liquidazione stessa in applicazione dell’art.5 comma 4 L. 266/91 è devoluto ad altra Associazione Auser con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

TITOLO VI

Bilancio

 

Art.21

Bilancio consuntivo e preventivo

 

 

Il bilancio dell'Associazione è annuale.

I bilanci consuntivi e preventivi sono predisposti dal Presidente e sottoposti alla valutazione ed al voto degli organi statutariamente preposti.

I bilanci con la relazione ed il programma di attività devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea di norma entro il mese di Febbraio di ogni anno.

 Il Comitato Direttivo esamina il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il 31 dicembre.

 

 

Art.22

Le convenzioni

 

 

Le convenzioni con gli Enti locali e le istituzioni pubbliche e private sono definite, congiuntamente all’Auser Comprensoriale, dal Comitato Direttivo che ne decidono anche le modalità operative di attuazione.

 

 

TITOLO VII

Responsabilità

 

Art.23

Responsabilità – Obbligazioni

 

 

L’Unità Locale Associativa, tramite l’Auser Comprensoriale, provvede all’assicurazione dei propri volontari contro i rischi d'infortunio e delle malattie connesse all’attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi.

L’associazione risponde, con i propri beni, solo dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VIII

Collaborazioni esterne

 

Art.24

Rapporti con altri enti e soggetti privati

 

 

L’Associazione per realizzare gli scopi e le finalità sociali, civili, ricreative, culturali e di solidarietà indicate negli articoli 5 e 6 del presente Statuto, coopera con altre associazioni e soggetti privati e collabora con enti locali ed istituzioni in relazione ai loro ambiti di competenza

 

 

TITOLO IX

 Scioglimento e liquidazione

 

Art.25

Scioglimento e liquidazione

 

 

L'Assemblea dei soci, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione secondo le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti e con le modalità contenute nell'art.22, titolo V, del presente Statuto.

 

 

TITOLO X

        Disposizioni transitorie e finali

 

 

Art.26

Disposizioni finali

 

 

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.