STATUTO DELLA UNITA’ LOCALE ASSOCIATIVA: ………………………………………………………………… Costituita il: ……………………….. con atto
registrato da:………………………………………… …………………………………….., il…………………………………………. Codice Fiscale………………………………………… TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione L’Associazione denominata………………………………………………………………………… Aderisce e si riconosce nei principi
ideali e nelle linee programmatiche dell’Auser Nazionale e Regionale,
certificati annualmente da apposito attestato di affiliazione. Agisce nel rispetto della normativa della Legge quadro sul volontariato
n. 266/91 e delle successive leggi di recepimento regionali; è riconosciuta
quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto del Ministero
dell’Interno n. 599 C. 11933. 12.000.A. 118 del 28.795. Art. 2 Sede L’Associazione ha sede nel Comune
di……………………………………………………………….. Art. 3 Statuto L’Associazione è disciplinata dal
presente statuto nel rispetto delle leggi statali e della Regione Lombardia
e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Art. 4 Modifiche allo statuto Il presente Statuto è modificabile
con deliberazione dell’Assemblea straordinaria e con le modalità previste
dall’art. 12 Art. 5 Finalità L’Associazione
promuove lo sviluppo di forme di autogestione e autorganizzazione della
domanda sociale e di volontariato, al fine di tutelare il diritto dei
cittadini senza distinzione di età, all’integrazione sociale, allo sviluppo
ed alla qualificazione della vita di relazione, alla sicurezza personale
e collettiva. La sua
azione è tesa, in particolare, a favorire i rapporti intergenerazionali
e a valorizzare le persone anziane per far crescere l'inclusione contro
rischi d'emarginazione e il loro ruolo come risorsa generale della società. L’Associazione
attraverso il volontariato attivo persegue fini di solidarietà sociale,
di segretariato sociale, d'educazione permanente, di promozione della
cultura e del tempo libero, della qualità ambientale e di lotta all'esclusione
sociale. L’Associazione
sviluppa, in sintonia con le altre associazioni di promozione sociale,
di volontariato e con il sindacato, in particolare con quello dei Pensionati,
le iniziative politiche ed istituzionali necessarie per conseguire le
sue finalità associative. Art. 6 Impegni L’Associazione
per la realizzazione delle proprie finalità è impegnata a: a)
Diffondere
l’idea e la pratica del volontariato, dell’autorganizzazione della domanda
sociale e dell’autogestione, come leve per la partecipazione attiva
e responsabile dei cittadini e in particolare delle persone anziane,
mantenendo rapporti con organismi interessati alle medesime finalità,
a livello internazionale, nazionale, regionale, territoriale e locale; b) Formulare,
sulla base della domanda sociale e con la partecipazione degli interessati
e delle varie forme di rappresentanza sociale, progetti integrati che diventino un punto di confronto e di rapporto con
le istituzioni, nello spirito dell’amministrazione condivisa; c) Estendere
e sviluppare la pratica della progettazione della domanda sociale; d) Sviluppare,
congiuntamente all’Auser Territoriale, intese con Enti Locali ed organismi
pubblici e privati a carattere nazionale, regionale, territoriale e
locale. L’Associazione,
per la realizzazione delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di
collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti, Organismi e
società e sviluppare attività sociali e organizzative con le strutture
e le realtà associative dell’Auser a tutti i livelli. TITOLO II Associati Art. 7 Soci L'Unità Locale è Associazione di
persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione. Possono essere ammessi a far parte
dell'Associazione le persone fisiche che ne accettino gli scopi e che
abbiano interesse alla sua attività. Possono essere soci i cittadini che condividono le finalità statutarie adottando la tessera nazionale
dell'Auser. I soci che prestano l'attività di volontariato lo fanno a titolo
personale, spontaneo e gratuito. Coloro che desiderano essere ammessi
a far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta. Sull'accoglimento della domanda
delibera il Comitato Direttivo. Art. 8
Diritti ed obblighi degli associati
I soci hanno il diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di
partecipare a tutte le sue manifestazioni. I soci sono tenuti al pagamento dei contributi annuali previsti, nella
misura fissata di anno in anno dal Comitato Direttivo e ad operare,
nei limiti delle proprie possibilità, per lo sviluppo dell'attività
sociale ed il conseguimento degli scopi sociali I soci dell'Auser
hanno diritto a:
-
Eleggere gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi qualora abbiano superato il 18° anno d'età, le cariche sociali non possono
in alcun modo configurare un rapporto di lavoro;
-
Promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità
e principi dell'Associazione. L'iscrizione all'Auser è incompatibile con l'appartenenza alle associazioni
segrete.
Art. 9 Recesso ed esclusione
Il socio perde tale qualifica per mancato pagamento della quota associativa
annuale ove dovuta; per rifiuto motivato del rinnovo della tessera da
parte degli organismi dirigenti. Per espulsione qualora i comportamenti
o le attività del socio siano in contrasto con i principi e le finalità
del presente statuto. Il socio può recedere
dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente
dell’Associazione con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il
recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del
quale è stato esercitato. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo.
I soci receduti od esclusi o che, in ogni modo, abbiano cessato di appartenere
all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno
alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art.10 Organo di giurisdizione
Per ogni controversia si deve richiedere la pronuncia della Commissione
di Garanzia dell’Auser Regionale, con possibilità di ricorso alla Commissione
di Garanzia Nazionale che esprime provvedimenti da intendersi quale
atto definitivo interno all'Associazione e come tale immediatamente
impugnabili innanzi all'autorità giudiziaria
TITOLO III Organi dell'Associazione
Art.11 Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
a)
L’Assemblea
dei Soci;
b)
Il Comitato
Direttivo; c Il Presidente; d Il Collegio dei Sindaci Revisori
dei Conti.
Art.12 L'Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il massimo
Organo deliberante dell’Associazione.
L’Assemblea può essere straordinaria ed ordinaria. L’Assemblea è straordinaria quando
viene convocata per la modifica dello Statuto, per deliberare il trasferimento
della sede, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dei beni
ed è valida quando siano presenti la maggioranza degli aventi diritto
e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi
dei presenti. E’ ordinaria in tutti gli altri
casi. L’Assemblea ordinaria si può tenere
in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno, purché decorrano
almeno due ore tra la prima e la seconda convocazione. In prima convocazione l’Assemblea
è valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto a
parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero
dei presenti. L’Assemblea ordinaria è convocata
dal Presidente di norma entro il mese di Febbraio di ogni anno per l’esame
e l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente ed ogni
volta che il Comitato Direttivo lo ritenga necessario. Ai sensi dell’art. 20 del Codice
Civile, l’Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata
di almeno un decimo dei soci. L’Assemblea è convocata con comunicazione,
che indichi anche l’ordine del giorno e l’ora di conclusione, da inviarsi
agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per
la riunione, o tramite affissione all’interno della sede dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente
dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dalla persona designata
dall’Assemblea stessa. L’Assemblea dei soci:
a)
Elegge i componenti il Comitato Direttivo;
b)
Elegge i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori dei
Conti;
c)
Approva il bilancio consuntivo e preventivo, la relazione
morale ed il programma di attività dell’Associazione;
d)
Determina il valore annuale della quota associativa.
Art.13 Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci ha il compito di:
a)
realizzare
le deliberazioni dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli
effetti;
b)
eleggere
tra i suoi componenti il Presidente e il vice Presidente dell'Associazione;
c)
convocare
convegni e conferenze;
Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione
dell'Assemblea. I componenti del Comitato
Direttivo durano in carica tre anni e
sono rieleggibili. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno
o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo provvede all’integrazione,
che deve essere ratificata alla prima assemblea utile
dei soci. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Comitato Direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza
dei componenti presenti
Il Comitato Direttivo:
a)
elegge
il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
b)
amministra
il patrimonio dell'Associazione;
c)
esamina
i bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull'attività svolta;
d)
delibera la convocazione dell'Assemblea;
e)
delibera
sul programma d'attività proposto dal Presidente;
f)
delibera
sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non
sono riservati dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea e
del Presidente. h) delibera sull'ammissione di nuovi soci.
Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo
e gratuito. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione
stessa. Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto
di lavoro subordinato o autonomo.
Art.14
Presidente
Il Presidente dura in carica tre
anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
a)
rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b)
convoca
e presiede l'Assemblea dei soci;
c)
convoca e presiede il Comitato Direttivo;
d)
dà attuazione
alle delibere dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e compie i relativi
atti giuridici; In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente.
Art.15 Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è formato da tre componenti
effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente, e due supplenti.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio:
a)
controlla
l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione; accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale
dell'Associazione;
b)
informa
l'Assemblea dei soci, convocata per l'approvazione dei bilancio, sui
risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.
TITOLO IV Affiliazione e Organizzazioni promotrici
Art.16
Affiliazioni
All’inizio di ogni
anno è compito del Presidente richiedere al Regionale Auser l’attestato
di Affiliazione all’Auser Nazionale comprovante l’iscrizione al Registro
Regionale ed al Registro Nazionale delle affiliazioni.
TITOLO V Risorse economiche
Art.17 Risorse e patrimonio
Le risorse economiche
dell'Associazione sono costituite da:
a)
contributo
dei soci,
b)
contributo
di Enti, di Istituzioni pubbliche
e associazioni finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
c)
contributi
da privati;
d)
contributi
da organismi internazionali
e)
donazioni
a lasciti testamentari;
f)
rimborsi
derivanti da convenzioni;
g)
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali, attività connesse,
attività complementari;
h)
atti ed
erogazioni liberali;
l)
Beni immobili
e mobili acquistati dall’Associazione e ad essa intestati.
Art.18 Utilizzazione delle risorse economiche
Le erogazioni liberali in denaro,
le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea
dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità
statutarie dell’Associazione. I proventi da attività commerciali
e produttive marginali sono inserite in apposite voci del bilancio dell’Unità
Locale ed il Comitato Direttivo ne delibera l'utilizzazione, in armonia
con le finalità statutarie. I proventi dalla raccolta pubblica
di fondi debbono formare oggetto di apposito rendiconto.
Art.19 Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali
avanzi di gestione saranno impegnati per la realizzazione delle attività
istituzionali e comunque non potranno essere distribuiti fra i soci.
Art.20 Devoluzione dei beni
Nel caso l'Assemblea dei soci deliberi lo scioglimento o cessazione dell'attività
per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, che residua dalla
liquidazione stessa in applicazione dell’art.5 comma 4 L. 266/91 è devoluto
ad altra Associazione Auser con finalità analoghe od a fini di pubblica
utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VI Bilancio
Art.21 Bilancio consuntivo e preventivo
Il bilancio dell'Associazione è annuale. I bilanci consuntivi e preventivi sono predisposti dal Presidente e sottoposti
alla valutazione ed al voto degli organi statutariamente preposti. I bilanci con la relazione ed il programma di attività devono essere
sottoposti all'approvazione dell'Assemblea di norma entro il mese di
Febbraio di ogni anno. Il Comitato Direttivo esamina
il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il 31 dicembre.
Art.22
Le convenzioni
Le convenzioni con
gli Enti locali e le istituzioni pubbliche e private sono definite,
congiuntamente all’Auser Comprensoriale, dal Comitato Direttivo che
ne decidono anche le modalità operative di attuazione.
TITOLO VII Responsabilità
Art.23 Responsabilità – Obbligazioni
L’Unità Locale Associativa,
tramite l’Auser Comprensoriale, provvede all’assicurazione dei propri
volontari contro i rischi d'infortunio e delle malattie connesse all’attività
svolta e per la responsabilità civile verso terzi. L’associazione risponde, con i propri beni, solo dei danni causati per
inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
TITOLO VIII Collaborazioni esterne
Art.24 Rapporti con altri enti e soggetti privati
L’Associazione per realizzare gli scopi e le finalità sociali, civili,
ricreative, culturali e di solidarietà indicate negli articoli 5 e 6
del presente Statuto, coopera con altre associazioni e soggetti privati
e collabora con enti locali ed istituzioni in relazione ai loro ambiti
di competenza
TITOLO IX
Scioglimento e liquidazione
Art.25 Scioglimento e liquidazione
L'Assemblea dei soci, che
delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori
e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione
secondo le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti e con le modalità
contenute nell'art.22, titolo V, del presente Statuto.
TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali
Art.26 Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle
leggi, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento
giuridico. |